Investigatore-privato-Milano Tariffe Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi Investigatore privato Milano costi tariffe e prezzi In linea generale, la tariffa oraria applicata a un'investigazione privata parte da un costo minimo di € 50,00 fino a un massimo di € 150,00 per detective impiegato oltre spese ed iva.

Investigatore-privato-Milano Prezzo Costi e Tariffe. 

Agenzia Investigativa IDFOX (r) Investigazioni Private dal 1991.

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Quanto costa un investigatore privato? 

In linea generale, la tariffa oraria applicata a un'investigazione privata parte da un costo minimo di € 50,00 fino a un massimo di € 150,00 per detective impiegato oltre spese ed iva. 

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Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi

Investigatore privato Milano costi tariffe e prezzi

In linea generale, la tariffa oraria applicata a un'investigazione privata parte da un costo minimo di € 50,00 fino a un massimo di € 150,00 per detective impiegato oltre spese ed iva.

Quanto costa un investigatore privato al giorno?

La domanda che frequentemente ci viene rivolta è: quanto costa un investigatore privato?

Sicuramente è corretto conoscere i costi di un'investigazione, fornendo al cliente un preventivo chiaro e preciso, in maniera che possa prendere atto dei costi, prima di procedere con l'indagine e scegliere il professionista che meglio può soddisfarlo.

Per questo motivo al Cliente formuliamo un dettagliato preventivo idoneo a raggiungere l'obiettivo posto, e ottimizzato per l'investimento economico disponibile. Il preventivo da sottoscrivere per accettazione contiene tutte quelle informazioni che riguardano l'attività che andremo a svolgere con i nostri esperti / investigatori privati e l'importo dettagliato necessario per svolgere l'incarico.

Le procedure di attivazione e svolgimento del servizio sono eseguite nella massima trasparenza, riservatezza.

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www.idfox.itmax@idfox.it

Authorization 134 of the T.U.L.P.S. n. 9277/12B15E – Hospital Area 1

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Headquarters/offices: - via Luigi Razza n.4, 20124 – Milan, Italy

We are - 30 meters from the MM3 Repubblica stop (via Vittor Pisani exit) - Tram 9, 29/30 - Tram 1, 5 - 300 meters from the Central Station (MM3-GIALLA) (we are 100 meters from the Principe di Savoia hotel , hotel Gallia and hotel The Westin Palace Milan-Italy)

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L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

L'incarico/ mandato investigativo, elencherà i dettagli ed il tipo di delle investigazioni da svolgere e le tariffe concordate, una copia del mandato verrà consegnata al Cliente.

I prezzi variano in base al servizio, alle tempistiche e alla durata delle indagini. In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 50 ad un massimo di eruo 150 per h e per agente impiegato. Le tariffe saranno stabilite preliminarmente sulla base del tipo di servizio da svolgere e indicate sul mandato.

Esempi di costi investigativi - Tariffa oraria

Investigazioni private: tariffa oraria per lo svolgimento dell'incarico, per agente investigativo, da un minimo di: € 50,00

Investigazioni aziendali: Tariffa oraria per lo svolgimento dell'incarico, per agente investigativo, da un minimo di: € 60,00

Indagini in ambito commerciale: Tariffa oraria per lo svolgimento dell'incarico, per operatore, da un minimo di: € 35,00

Indagini in ambito assicurativo: Tariffa oraria per lo svolgimento dell'incarico, per persona, da un minimo di: € 35,00

Per costi e tariffe complete dell'Agenzia investigativa IDFOX Investigazioni Private dal 1991, potete fare riferimento al tariffario presente presso la nostra sede. Siamo Autorizzati dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano.

Cosa può fare un Investigatore Privato: scopri i nostri Servizi

Operiamo con i nostri detective privati su tutto territorio Italiano nel campo delle investigazioni private e aziendali, da oltre 35 anni

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Essere l'Agenzia investigazione Leader nella tecnologia piu avanzata.

Al termine delle investigazioni verrà rilasciato un dettagliato report con l'esito delle indagini svolte corredato da tutti i documenti foto e/o video valido per eventuali uso Legale.

Investigazioni private: Le investigazioni private riguardano principalmente l'ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale delle persone: Infedeltà Coniugale, Affidamento Minori, Controllo Minori, Assegno Mantenimento, Indagini Recupero Credito, Asse Ereditario.

Investigazioni aziendali: L'investigazione aziendale riguarda un'attività di indagine volta a risolvere questioni critiche in relazione anche alla tutela del patrimonio tangibile e intangibile: indagini Licenziamento per giusta causa, Falsa Malattia, Furti in Azienda, Concorrenza Sleale, Violazione patti di non concorrenza, Bonifiche Microspie, indagini finanziarie o legali, due diligence.

Indagini difensive: tutte le attività di investigazione svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite dal codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327bis del medesimo Codice.

Investigazioni tecniche forensi a favore della difesa per studi legali: condotte dalla Dott.ssa Margherita Maiellaro, laureata in Giurisprudenza Università Bocconi, con comprovata esperienza nello svolgimento di indagini per Avvocati e Studi legali, volte a reperire prove e informazioni da utilizzare in sede giudiziale.

Indagini commerciali: Investigazioni finalizzate alla reale conoscenza della situazione commerciale, patrimoniale e reputazionale del domandato.

indagini in ambito assicurativo: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa' di assicurazioni.

Il nostro modesto consiglio però, al di là dei prezzi modici, Vi consigliamo è di scegliere sempre il professionista certificato e competente, che trattano il vostro caso con trasparenza e correttezza

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L'Agenzia investigativa IDFOX Investigazione Privata dal 1991, opera

con professionalità, competenza e correttezza professionale.

L'agenzia investigativa IDFOX Investigazioni Private dal 1991, opera a livello nazionale e GLOBALE.

CHI SIAMO

L'agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.

La direttrice ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l'Università Bocconi. L'Agenzia IDFOX – Since 1991 - fornisce servizi investigativi professionali rivolti a privati, aziende, professionisti e studi Legali.

Il team dei detective privato dell'agenzia IDFOX, since 1991, è composto ex appartenenti alle Forze dell'Ordine ed esperti in materie giuridiche e da vari consulenti del Tribunale, garantendo la massima riservatezza, nel pieno rispetto della privacy e delle norme in vigore. Grazie all'esperienza matura in oltre 30 anni di attività sia in ambito privato che aziendali, i nostri detective privati sono sempre aggiornati ed attrezzati con la padronanza di tutta la tecnologia investigativa di ultima generazione.

I nostri detective privati sono in grado di rispondere, in modo concreto ed esauriente, ad ogni esigenza investigativa, raccogliendo prove certe e inconfutabili, valide anche in giudizio.

Tutte le indagini sono personi8lizzate in quanto in quanto sogni caso è a se; stessa cosa dicasi per i costi.

L'Agenzia Investigativa IDFOX investigazioni private con sede a Milano – operativa in tutto il territorio Italiano ed estero con oltre 400 corrispondenti online in oltre 170 paesi nel mondo, riguardano principalmente la sfera personale, familiare e patrimoniale, investigazioni aziendali per concorrenza sleale, soci, partners , competitors, assenteismo, violazione marchi e brevetti e violazione legge 104; indagini private per infedeltà coniugale, separazioni, affido, stalking, monitoraggio giovani, indagini difensive a favore della difesa; indagini commerciali economiche bancarie, indagini assicurative ed indagini informatiche.

L'agenzia Investigativa IDFOX (r) è autorizzata dalla Prefettura di Milano - Since 1991.

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Cosa può fare un'agenzia investigativa e cosa non può fare?

L'investigatore privato può svolgere attività per il cliente, ma sempre nel rispetto dei limiti legali, senza violare in alcun modo la legge. Scopriamo insieme che cosa può e cosa non può fare.

Tutto quello che devi sapere sull 'investigatore privato?

L'investigatore privato è una figura affascinante e misteriosa, ma cosa fa realmente ai giorni nostri? Scopri come diventarlo, quanto guadagna, le figure professionali e i servizi più richiesti.

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In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 50,00 per agente impegnato oltre iva e spese.

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Di seguito verranno esposti i prezzi indicativi dei servizi della nostra agenzia investigativa IDFOX Investigazioni Private dal 1991.

L'attività dell'investigatore privato suscita sempre grande interesse, soprattutto per il suo ruolo nelle cause di separazione e nelle controversie lavorative. Tuttavia, è essenziale comprendere quali siano i limiti legali di questa professione, come si ottiene la licenza prefettizia e se le prove raccolte possano essere utilizzate in giudizio. Analizziamo nel dettaglio le normative di riferimento e la giurisprudenza significativa in materia.

Chi è l'investigatore privato e come ottenere la licenza prefettizia

L'investigatore privato è un professionista che svolge attività di raccolta informazioni su incarico di privati, aziende o studi legali. Tuttavia, non può improvvisarsi detective: per operare legalmente è necessaria un'apposita licenza rilasciata dalla Prefettura, come stabilito dall'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Requisiti per ottenere la licenza

Per ottenere la licenza prefettizia, il richiedente deve:

* Essere cittadino italiano o comunitario;

* Avere un'età minima di 25 anni;

* Non aver riportato condanne penali per delitti dolosi;

* Avere esperienza pregressa nel settore investigativo, ad esempio come appartenente alle forze dell'ordine o aver completato corsi di formazione riconosciuti;

* Dimostrare affidabilità morale e buona condotta.

L'assenza di licenza comporta sanzioni severe: chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato rischia l'arresto fino a due anni e un'ammenda fino a 3.000 euro (art. 140 TULPS).

Cosa può fare un investigatore privato?

L'investigatore privato ha facoltà limitate dalla legge e non gode di poteri speciali rispetto a un normale cittadino. Può, tuttavia, compiere le seguenti attività lecite:

* Pedinamento: seguire una persona per raccogliere informazioni, purché in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

* Riprese fotografiche e video: solo in spazi pubblici o in aree visibili a terzi senza violare la privacy (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 34147/2020);

* Registrazione di conversazioni: se il detective è presente alla conversazione, può registrarla e usarla come prova (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 36747/2003);

* Utilizzo di localizzatori GPS: solo se il veicolo monitorato è di proprietà del cliente che ha commissionato l'indagine (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 1822/2019);

* Accesso a pubblici registri e documenti di libero accesso: come visure catastali o camerali.

Limiti dell'attività investigativa

L'investigatore privato non può violare la legge e deve rispettare il diritto alla privacy dei soggetti indagati. Sono espressamente vietate:

* Intercettazioni telefoniche o ambientali: riservate esclusivamente alla polizia giudiziaria su delega dell'autorità giudiziaria (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 32697/2019);

Le prove raccolte dagli investigatori privati valgono in giudizio?

Le prove raccolte da un investigatore privato possono essere utilizzate in un processo, ma solo se ottenute nel rispetto della legge. In ambito civile, sono spesso impiegate nelle cause di separazione e nei procedimenti di lavoro.

Giurisprudenza rilevante

* Infedeltà coniugale e addebito della separazione: una relazione extraconiugale provata con foto e testimonianze dell'investigatore può giustificare l'addebito della separazione (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 11516/2022);

* Controllo del dipendente in malattia: il datore di lavoro può incaricare un investigatore privato per verificare se un dipendente in malattia stia svolgendo attività incompatibili con il proprio stato di salute (Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 11697/2017);

* Diffamazione e reati contro l'onore: le registrazioni ottenute dall'investigatore, se legittime, possono essere usate in procedimenti penali per dimostrare dichiarazioni diffamatorie (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 36747/2003).

L'investigatore privato può testimoniare in tribunale?

Sì, l'investigatore può essere chiamato a testimoniare per confermare quanto documentato. In un processo, la sua deposizione è equiparata a quella di qualsiasi altro testimone, purché non sia coinvolto in violazioni di legge.

Ad esempio, in una causa di separazione, se una foto scattata dal detective è contestata, egli può dichiarare in aula di aver personalmente assistito ai fatti immortalati, fornendo così un elemento probatorio ulteriore.

L'investigatore privato svolge un ruolo importante nella raccolta di prove, ma deve operare nei limiti imposti dalla legge. L'ottenimento della licenza prefettizia è essenziale per esercitare la professione in modo legale e le prove raccolte possono essere valide in giudizio solo se ottenute nel rispetto delle normative vigenti.

Se necessiti di un investigatore privato, assicurati sempre che sia in possesso della licenza e che operi nel rispetto della legge, per evitare inutilizzabilità delle prove o conseguenze legali.

Storia

Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l'attività di investigatore.

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prescriveva gli elementi che la domanda dovesse contenere, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l'emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell'Interno, prevedendo altresì con tale atto l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Nel 1989 con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano l'art. 222 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilì che l'autorizzazione all'attività di investigazione privata fosse rilasciata dal prefetto, previo requisito una specifica competenza professionale.[1] Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati nel vademecum operativo al D.M. 269/2010 emanato con circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.[2][3]

Descrizione Disciplina normativa

La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal:

* regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata);

* regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare gli artt. da 257 a 260);

* decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ministeriale ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi, introducendo due novità di rilievo:

* il distinguo tra investigatore privato e informatore commerciale;

* la creazione della nuova categoria dell'investigatore dipendente per il quale è prevista una licenza dedicata.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato dalla suddetta circolare del Ministero dell'interno del 2011, la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

Le attività esercitabili

L'art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:[4]

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste da un privato per sua tutela o di un proprio diritto in sede giudiziaria, come ad esempio in ambito matrimoniale (infedeltà coniugale), patrimoniale, (recupero crediti stragiudiziale) familiare (ricerca di persone scomparse);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, ovvero società anche senza personalità giuridica ed imprese, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria; ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, proprietà industriale, proprietà intellettuale, e beni aziendali in generale, controspionaggio industriale;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;[5]

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, e gli amministratori;

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. "buttafuori").

Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.

Le figure previste

L'art. 4 del D.M. 269/2010 introduce la distinzione tra diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.[6] L'allegato G prescrive i titoli richiesti per le rispettive tipologie.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane (FF.PP.) per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre negli ultimi cinque anni

Informatore commerciale dipendente

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

I requisiti richiesti

La licenza

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[7] Al momento della richiesta, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto del 2010).

Per il rilascio della citata autorizzazione bisogna apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, previo possesso delle capacità tecniche in relazione ai servizi da esercitare, in assenza dei quali la licenza può esser rifiutata.[8] Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[9]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all'allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell'allegato G del D.M. 269/2010; la validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.

La formazione professionale

L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all'allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.[10]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.

Il progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Adempimenti obbligatori previsti

L'obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di 5000,00 €.

Il tariffario

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio - in modo visibile - una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[11]

Il registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il "registro di polizia" (formalmente "giornale degli affari"), all'interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[12] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[13]

* la data e la specie dell'affare o dell'operazione;

* l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Il tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l'attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell'Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'Interno.[14] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilito le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo.

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